L'interdizione
Devono essere interdetti i maggiori di età e i minori emancipati che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi o vengano privati della loro capacità di agire quando ciò sia necessario per assicurare loro adeguata protezione e non sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela quale quella dell’amministrazione di sostegno.
Competenza
Competente è il Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta la domanda ha la residenza o il domicilio.
Obiettivo
Tutelare il patrimonio delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Chi può presentare il ricorso
Il ricorso può essere presentato da:
- coniuge
- familiari entro il 4° grado
- gli affini entro il 2° grado
- il Pubblico Ministero
- il Tutore o Curatore
- pubblico ministero