Via Dei Mille, 34 - Rimini

È possibile chiedere la revoca del tutore o del curatore?

Approfondimenti dell' art. 384

L’art. 384 c.c. dispone che il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato, può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare per l’approvazione.

Condividi su: