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L’ex marito non paga l’assegno di mantenimento. Cosa devo fare?

Azione verso il terzo debitore - La legge 898/1970 art. 8

DOMANDA: Se mio ex-marito non paga spontaneamente l’assegno di mantenimento cosa posso fare?

RISPOSTA: E’ possibile agire direttamente verso il terzo debitore

Il nostro ordinamento fornisce uno strumento rapido ed efficace per poter ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli (o per la ex moglie) sia per quanto riguarda la separazione personale, che per il divorzio. Infatti l’art. 8 della legge divorzile n° 898/70 e successive modifiche, ai commi da tre a sette ha introdotto una procedura rapidissima per ottenere il pagamento direttamente dal datore di lavoro dell’ex coniuge. L’azione diretta con la quale il terzo(datore di lavoro) si trova coinvolto in prima persona nell’obbligo di pagamento nei confronti del coniuge creditore, riguarda i crediti previsti dagli art.li 5 e 6 della legge n° 898/70 e successive modifiche. Si deve cioè trattare di assegno divorzile o di contributo al mantenimento della prole e i terzi assoggettabili alla procedura sono quelli “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato”, quindi il datore di lavoro, gli enti pensionistici, i conduttori degli immobili ed ogni altro soggetto che debba versare periodicamente somme al coniuge obbligato.

Come procedere

Il debitore (ex coniuge) va posto in mora mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi trenta giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, verrà notificato il provvedimento giudiziale sia al debitore che al terzo tenuto alla prestazione periodica, unitamente all’invito a corrispondere, ai sensi della legge n° 898/70 art. 8 commi 3-7, le somme dovute. Nel caso di inadempimento del terzo, il coniuge avente diritto “ha azione diretta ed esecutiva nei suoi confronti”, cioè ha diritto a farsi pagare direttamente dal datore di lavoro procedendo all’esecuzione forzata nei suoi confronti. Secondo la Corte di Cassazione è legittima l’azione diretta anche nei confronti degli enti previdenziali in relazione ai trattamenti pensionistici dovuti all’obbligato. Ovviamente lo stesso diritto di ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro, vale anche allorchè il marito inadempiente sia dipendente dello Stato o di enti pubblici. Nel caso invece in cui i crediti siano già stati sottoposti a pignoramento da parte di terzi, bisognerà necessariamente rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvederà alle relative ripartizioni ed assegnazioni.

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