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Mio padre vuole intestare tutto a mio fratello, può farlo?

art. 553 c.c. - Azione di riduzione

Domanda: Siamo una famiglia di 4 persone e mio padre vorrebbe intestare la proprietà di casa con relativo terreno solo a mio fratello escludendo me. Può farlo?

Chiunque di noi, (quindi anche un genitore), quando è in vita, può effettuare tranquillamente delle donazioni a favore di uno solo dei suoi figli.
In ogni caso, al momento dell’apertura della successione, gli altri figli (o eredi legittimi) avranno diritto ad una quota del patrimonio del de cuius che non verrà calcolata solo in base al patrimonio rimasto al momento della morte, ma bensì tenendo conto anche delle donazioni che lo stesso ha fatto in vita.

Infatti la legge interpreta la “donazione” come un anticipo di eredità, quindi nel caso in cui un genitore doni ad un figlio un immobile, in realtà non fa altro che anticipargli una quota di eredità.

Problemi non sorgono, nel caso in cui il patrimonio restante sia tale da poter soddisfare anche i diritti degli altri eredi legittimari (ad es: coniuge, figli ..), ma se il genitore in questione, muore nullatenente, allora, gli eredi legittimi che sono rimasti insoddisfatti, si possono avvalere dell’art. 553 c.c. che prevede uno strumento chiamato “azione di riduzione” che va appunto a proteggere la posizione dei legittimari, garantendo loro la quota legittima dell’asse ereditario, la quale si calcola non solo tenendo conto dei beni disponibili del de cuis al momento della morte, ma anche di tutti i beni donati in vita.
I legittimari, possono impugnare l’atto di donazione entro 10 anni dalla morte del donante, sempre che non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. La restituzione dei beni donati, vale sia nei confronti di coloro che hanno ricevuto la donazione, ma anche dei terzi acquirenti.

Approfondimento sulla legge: Art. 553 c.c L’azione di riduzione 

Avvocato Valeria Astolfi

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